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LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1968)
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Testo in vigore dal: 30-5-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati
ed  invalidi  di  guerra,  sia  militari  che civili, sono concessi e
liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.
  La  tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata
dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I,
M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle
corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.