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LEGGE 24 aprile 1967, n. 260

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina".

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Testo in vigore dal:  31-5-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.