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LEGGE 24 aprile 1967, n. 260

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina".

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Testo in vigore dal: 31-5-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli
Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n.
1315,  e'  elevato,  a  decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire
1.000.000 a lire 2.000.000.