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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1364

Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.