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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1364

Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  caporal  maggiori,  caporali  e  soldati  dell'Esercito e gradi
corrispondenti   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  agli  allievi
carabinieri,  agli  allievi  finanzieri  e  agli  allievi  agenti  di
custodia  delle  carceri e' corrisposto, durante i periodi di degenza
in  luoghi  di  cura  e  di  licenza  di convalescenza per infermita'
dipendente   da   causa  di  servizio,  un  assegno  pari  alla  paga
giornaliera  ordinaria  e con questa non cumulabile. Per il personale
della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.