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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1249

Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  17-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli unici dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321, concernenti la concessione di alloggi dello Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sono sostituiti dal presente:

"Fra le categorie previste dall'articolo 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in servizio permanente o continuativo ed i militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.
Il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS è altresì esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che abbiano compiuto sei anni di servizio dalla prima ammissione nel ruolo di appartenenza; vigili scelti e vigili che abbiano compiuto nove anni di servizio dalla predetta ammissione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI - REALE - PRETI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE