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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1321

Estensione ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio del beneficio del godimento degli alloggi dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1968)
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Testo in vigore dal:  17-1-1968
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

((Fra le categorie previste dall'articolo 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in servizio permanente o continuativo ed i militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.
Il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS è altresì esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che abbiano compiuto sei anni di servizio dalla prima ammissione nel ruolo di appartenenza; vigili scelti e vigili che abbiano compiuto nove anni di servizio dalla predetta ammissione))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed

economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22

luglio 1947, n. 1013; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. ((Fra le categorie previste dall'articolo 376 del testo unico

approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive

modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto

nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in servizio permanente o continuativo ed i militari di truppa in

servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della

guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato. Il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS è altresì esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che abbiano compiuto sei anni di servizio dalla prima ammissione nel ruolo di appartenenza; vigili scelti e vigili che abbiano compiuto nove anni di servizio dalla predetta ammissione)).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947

Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 155. - FRASCA