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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1232

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana.

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Testo in vigore dal:  13-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.