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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1232

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana.

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Testo in vigore dal: 13-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  disposte  dalla  legge  3  gennaio 1963, n. 4, con
riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n.
279,  sono  estese  ai  fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai
terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli
anni  1960  e  1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre
del 1961.