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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1226

Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo.

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Testo in vigore dal:  12-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, è elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.