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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1226

Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo.

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Testo in vigore dal: 12-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  a  favore  dell'Ente  autonomo  del parco nazionale
d'Abruzzo,  di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991
e  all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, e' elevato a
lire  125  milioni  per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1967.