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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1149

Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici.

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Testo in vigore dal:  27-12-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.
Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.