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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1149

Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici.

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Testo in vigore dal: 27-12-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per
causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato
o  da  enti  pubblici, nonche' quelli occorrenti per la valutazione o
per  il  pagamento  dell'indennita'  di  espropriazione,  sono esenti
dall'imposta  di  bollo,  dai  diritti  catastali  e dagli emolumenti
ipotecari.
  Per  fruire  delle  cennate  esenzioni, negli atti e documenti deve
essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.