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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1148

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  27-12-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE