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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1148

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-12-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31
ottobre   1965,  n.  1261,  deve  intendersi  operante,  con  effetti
positivi,  anche ai fini del superamento del periodo di prova e della
maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE