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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1085

Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1998)
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Testo in vigore dal:  15-7-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata: "Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".
L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile.
Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.
Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8.
In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile è istituito il Servizio della navigazione aerea al quale è preposto un direttore centrale.
Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è elevato da 3 a 4.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18 comma 1) che si intendono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085 con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14 del suindicato D.P.R..