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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008

Disciplina della vendita delle mandorle amare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietata la vendita al dettaglio di mandorle amare (Prunus communis forma amara) allo stato sfuso.