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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008

Disciplina della vendita delle mandorle amare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietata  la  vendita  al  dettaglio  di  mandorle amare (Prunus
communis forma amara) allo stato sfuso.