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LEGGE 10 novembre 1967, n. 1001

Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre, il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

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Testo in vigore dal:  11-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

ha seguente legge:

Art. 1


Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967.