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LEGGE 10 novembre 1967, n. 1001

Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre, il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

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Testo in vigore dal: 11-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  ha seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  facilitazioni  di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei  deputati,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30  marzo  1957,  n.  361,  sono  estese  alle  elezioni  comunali  e
provinciali  che  avranno  luogo  il  12  e  13  novembre 1967 e alle
elezioni  comunali  che  avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11
dicembre 1967.