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LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1224

Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))