stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1079

Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-12-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che può essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, è elevato a 30 unità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT MORO - GUI - FANFANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE