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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1079

Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici.

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Testo in vigore dal: 13-12-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  numero  dei  funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed
insegnante,  che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli
affari  esteri  a  norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio
1940,  n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546,
per  amministrare  e  vigilare  le  scuole e le istituzioni culturali
italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - GUI - FANFANI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE