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LEGGE 6 agosto 1967, n. 687

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

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Testo in vigore dal:  1-9-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE