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LEGGE 6 agosto 1967, n. 687

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

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Testo in vigore dal: 1-9-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  magistrati  di  Corte  d'appello promossi magistrati di Corte di
cassazione  a  norma  dell'articolo  5,  comma  terzo,  della legge 4
gennaio  1963,  n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti
fino  a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei
magistrati di Corte di cassazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE