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LEGGE 28 luglio 1967, n. 669

Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
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Testo in vigore dal:  21-5-1988
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Art. 6


Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:
a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1 primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in sei rate bimestrali posticipate.
Per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INAM, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;
((1))

b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;
c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a), potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Sono soppressi il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.
A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatesi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".