stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-12-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

(Appalto-concorso)


Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito , con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorché questo sia successivo."