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LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

Rifornimento idrico delle isole minori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  10-9-1974
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Art. 5


Il Ministero della sanità può concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.
All'uopo è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1974, n. 372 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa annua rimasta a carico del Ministero della sanità per i contributi di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è elevata a lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1974".