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LEGGE 18 maggio 1967, n. 376

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1970)
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Testo in vigore dal:  23-1-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L.15 dicembre 1969, n. 1021 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere"