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LEGGE 18 maggio 1967, n. 376

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1970)
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Testo in vigore dal: 23-1-1970
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  compenso  di  cui  all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n.
403,  per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e
della  Marina  ed  agli  ospedali  convenzionati  con  la Croce rossa
italiana  e  col  Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire
600 giornaliere. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.15 dicembre 1969, n. 1021 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo
1  della  legge  18  maggio  1967,  n. 376, per le suore addette agli
stabilimenti  militari  dell'Esercito  e  della Marina, agli ospedali
convenzionati  con  la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare
ordine  di  Malta  ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere".