stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1968)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-5-1967

Art. 16


Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 260 anno di età, purché non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.