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LEGGE 18 maggio 1967, n. 312

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967.

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Testo in vigore dal:  10-6-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.