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LEGGE 18 maggio 1967, n. 312

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967.

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Testo in vigore dal: 10-6-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  facilitazioni  di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo  unico  delle  leggi  per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n.  361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana
che avranno luogo nella primavera del 1967.