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LEGGE 15 maggio 1967, n. 355

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-6-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.