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LEGGE 15 maggio 1967, n. 355

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-6-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo
16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio
dei  tribunali  e  delle  preture,  e' elevato, a decorrere dall'anno
finanziario 1967, a lire 350 milioni.