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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 946

Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse.

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Testo in vigore dal:  1-12-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonché ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purché esista reciprocità di trattamento.