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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 946

Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse.

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Testo in vigore dal: 1-12-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  di  locazione  degli immobili adibiti ad uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione
privata  dei  membri  di  dette  rappresentanze  di  nazionalita' non
italiana   e   del   personale   degli  organismi  internazionali  di
nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia,
sono  esenti  dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di
trattamento.