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LEGGE 20 maggio 1966, n. 396

Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.

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Testo in vigore dal:  3-7-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, è così modificato: a "Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società "Stabilimenti navali S.p.A. - Taranto" già "Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto" un contributo di lire 1 miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio già costruito, subordinatamente alla presentazione da parte della società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.
La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE