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LEGGE 20 maggio 1966, n. 396

Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.

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Testo in vigore dal: 3-7-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  3  della  legge  14  febbraio  1963,  n.  143, e' cosi'
modificato:  a  "Il  Ministero  dei  lavori pubblici e' autorizzato a
concedere  alla  Societa' "Stabilimenti navali S.p.A. - Taranto" gia'
"Officine   di  costruzioni  e  riparazioni  navali  di  Taranto"  un
contributo   di  lire  1  miliardo  per  il  bacino  galleggiante  di
carenaggio  gia'  costruito,  subordinatamente  alla presentazione da
parte  della  societa' stessa del certificato di collaudo dell'opera,
che  dovra'  essere  rilasciato  da  apposita Commissione nominata da
detto Ministero.
  La  somma  di  lire  1  miliardo  sara'  stanziata nel bilancio del
Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione  di lire 250 milioni in
ciascuno  degli  esercizi  1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel
periodo   10   luglio-31   dicembre   1964,   di   lire  250  milioni
nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 maggio 1966

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO
                                                - PIERACCINI - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE