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LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1276

Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli.

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Testo in vigore dal:  23-2-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1 luglio 1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.