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LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1276

Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli.

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Testo in vigore dal: 23-2-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  La  concessione  dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali
accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo
nelle  corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione
nazionale  incremento  razze  equine)  dall'articolo 5 della legge 26
novembre  1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1
luglio  1961,  n. 567, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1966 fino
al 31 dicembre 1970.