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LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1261

Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

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Testo in vigore dal:  21-2-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1966, in lire 1.000.
Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24 luglio 1959, n. 701, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 19)56

SARAGAT MORO - TREMELLONI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE