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LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1261

Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

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Testo in vigore dal: 21-2-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  quote  annue  di  iscrizione  alle  Sezioni  di  tiro a segno e
all'Unione  italiana  di  tiro  a  segno  nazionale sono stabilite, a
partire dal 1 gennaio 1966, in lire 1.000.
  Con  decorrenza  dalla  data di cui al comma precedente la legge 24
luglio 1959, n. 701, e' abrogata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 19)56

                               SARAGAT

                                          MORO - TREMELLONI - TAVIANI
                                            - REALE - PRETI - COLOMBO
                                                            - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE