stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116

Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1969)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-1-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.
Il relativo accertamento è demandato agli ufficiali medici di polizia con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti, al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.
L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per lo avanzamento al grado di tenente.
Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.
La riserva di cui al precedente comma opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.
Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, presso la quale abbiano superato il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha facoltà di obbligarli a frequentare il corso di formazione.
Ai funzionari di pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti medico-legali.