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LEGGE 6 agosto 1966, n. 635

Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

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Testo in vigore dal:  21-8-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti è concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1966.......... lire 4 miliardi
1967.......... lire 5 miliardi
1968.......... lire 5,5 miliardi
1969.......... lire 5,5 miliardi.
1970.......... lire 5 miliardi