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LEGGE 29 giugno 1961, n. 576

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

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Testo in vigore dal:  4-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è corrisposto nella misura:
a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.