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LEGGE 29 giugno 1961, n. 576

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

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Testo in vigore dal: 4-8-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  1  luglio 1960, il contributo dello Stato a favore
della   gestione  per  l'assicurazione  di  malattia  ai  coltivatori
diretti,  di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' corrisposto
nella misura:
    a)  di  lire  1.500  annue  per  ciascun  coltivatore  diretto  e
familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
    b)  di  lire  2.575.000.000  a  titolo di concorso globale annuo,
quale  integrazione  al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo
22 della predetta legge.