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LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal:  7-2-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.(1)(3)(5)(7)
((9))
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AGGIORNAMENTO(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-4 febbraio 1970 n. 14 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1970 n. 37) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge".
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AGGIORNAMENTO(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 novembre 1973 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1973 n. 314) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro confronti degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato".
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AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980 n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966, quando assunto in prova è licenziato durante il periodo di prova medesimo".
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AGGIORNAMENTO(7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987 n. 96 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987 n. 15) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione".
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AGGIORNAMENTO(9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea)".