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LEGGE 8 giugno 1966, n. 425

Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  9-7-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonché gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.
Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.