stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 giugno 1966, n. 425

Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 9-7-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Durante  l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello
Stato  che  rivestono  qualifica  con  coefficiente  di stipendio non
inferiore  a  900,  e  quelli  di corrispondente ex grado gerarchico,
nonche'   gli   impiegati   civili  della  carriera  direttiva  delle
Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, che
rivestono  qualifica  per  la  quale  e'  previsto  un  solo posto di
organico,  sono  collocati  in  soprannumero  alla dotazione organica
della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.
  Restano  ferme,  per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme
attualmente in vigore.